Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Bulgaria
In vigore dal 9 nov 2011
Contributo finanziario dell’Unione alla Bulgaria
1. La Bulgaria può beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione a copertura dei costi sostenuti nei primi sei mesi del 2011 da tale Stato membro per l’adozione delle misure volte a combattere l’afta epizootica di cui all’articolo 14, paragrafi 2 e 4, della decisione 2009/470/CE.
2. Il contributo finanziario dell’Unione è pari al 60 % (sessanta percento) della spesa ammissibile totale.
3. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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