Art. 2

In vigore dal 8 nov 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, dell’accordo del 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:731:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo