Art. 1
Accettazione dei pagamenti sul conto
In vigore dal 31 ott 2011
La decisione BCE/2010/15 è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Accettazione dei pagamenti sul conto
La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome dell’EFSF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli accordi di prestito o agli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria.»;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Saldo del conto
Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome dell’EFSF dopo che i pagamenti relativi a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti su tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome dell’EFSF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome dell’EFSF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:728:oj#art-1