Art. 1

Accettazione dei pagamenti sul conto

In vigore dal 31 ott 2011
La decisione BCE/2010/15 è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Accettazione dei pagamenti sul conto La BCE accetta pagamenti da effettuarsi verso il o dal conto aperto in nome dell’EFSF, unicamente se questi pagamenti avvengono in connessione agli accordi di prestito o agli accordi sullo strumento di assistenza finanziaria.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Saldo del conto Nessun importo rimane accreditato presso il conto in nome dell’EFSF dopo che i pagamenti relativi a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria sono stati effettuati, né gli importi sono trasferiti su tale conto prima del giorno in cui i pagamenti devono essere effettuati in relazione a qualunque accordo di prestito o accordo sullo strumento di assistenza finanziaria. Nessun importo rimane in passivo nel conto aperto in nome dell’EFSF in alcun momento. Nessun pagamento dunque è effettuato dal conto aperto in nome dell’EFSF utilizzando gli importi accreditati presso quel conto.»
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