Art. 3
In vigore dal 24 ott 2011
1. La Francia, tramite SNCF, è tenuta a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, compresi gli interessi contrattuali maturati e non ancora versati alla data della notifica della presente decisione.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, fino alla data del recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni
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