Art. 3

In vigore dal 24 ott 2011
1.   La Francia, tramite SNCF, è tenuta a recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’, compresi gli interessi contrattuali maturati e non ancora versati alla data della notifica della presente decisione. 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, fino alla data del recupero effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto in conformità al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:397:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2012/397 — Testo vigente | Portale Normativo