Art. 1
In vigore dal 21 ott 2011
1. Le persone elencate nell'allegato I della presente decisione sono aggiunte all'elenco figurante nell'allegato della decisione 2011/430/PESC.
2. La persona elencata nell'allegato II della presente decisione è rimossa dall'elenco figurante nell'allegato della decisione 2011/431/PESC.
Storico versioni
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