Art. 3

In vigore dal 20 ott 2011
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dallo stesso (9).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:824:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2011/824 — Testo vigente | Portale Normativo