Art. 2

In vigore dal 20 ott 2011
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento d’approvazione di cui all’ dell’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/739 — Testo vigente | Portale Normativo