Art. 4
In vigore dal 20 ott 2011
1. Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto con riferimento, in particolare, all’adozione di:
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allegati supplementari del memorandum e relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 2, del memorandum;
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modifiche degli allegati supplementari del memorandum e delle relative appendici, come riportato all’articolo III, punto E, paragrafo 3, del memorandum;
2. La Commissione stabilisce la posizione che deve assumere l’Unione nell’ambito del comitato misto per l’elaborazione e l’adozione del regolamento interno del comitato misto a norma dell’articolo III, punto C, del memorandum.
3. La Commissione può adottare ogni provvedimento opportuno a norma dell’articolo II, punto B, e degli articoli IV, V, VII e VIII del memorandum.
4. La Commissione rappresenta l’Unione nelle consultazioni condotte a norma dell’articolo XI del memorandum.
Storico versioni
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