Art. 1

Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi

In vigore dal 19 ott 2011
L’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo uno, la parola «vegetali» è sostituita da «agricoli»; b) il paragrafo 2 è soppresso; 2) l’articolo 6 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 6 Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi 1.   Le parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi. 2.   Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi e degli organismi di controllo nei paesi terzi, le parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.»; 3) l’articolo 7 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 7 Scambio di informazioni 1.   In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti: — l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili, — l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo, — le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice. 2.   Le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.»; 4) l’appendice 1 e l’appendice 2 sono sostituite rispettivamente dall’appendice 1 e dall’appendice 2 riportate nell’allegato della presente decisione.
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