Art. 1
Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi
In vigore dal 19 ott 2011
L’allegato 9 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo uno, la parola «vegetali» è sostituita da «agricoli»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso;
2)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 6
Paesi terzi e organismi di controllo nei paesi terzi
1. Le parti s’impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l’equivalenza dei regimi d’importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.
2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi e degli organismi di controllo nei paesi terzi, le parti istituiscono un’idonea collaborazione per valorizzare le loro esperienze e si consultano prima di riconoscere un paese terzo o un organismo di controllo e di inserirlo nell’elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.»;
3)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 7
Scambio di informazioni
1. In applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, le parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le informazioni e documenti seguenti:
—
l’elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili,
—
l’elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l’importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo,
—
le irregolarità o le infrazioni relative alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’appendice 1 che alterano il carattere biologico del prodotto. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata secondo l’appendice.
2. Le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino.»;
4)
l’appendice 1 e l’appendice 2 sono sostituite rispettivamente dall’appendice 1 e dall’appendice 2 riportate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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