Art. 1

In vigore dal 13 ott 2011
La decisione 2011/273/PESC è così modificata: 1) l’ è modificato come segue: i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato I.»; ii) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato I, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.»; 2) l’ è così modificato: i) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche o delle entità di cui agli allegati I e II.»; ii) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati I e II e dei loro familiari da essi dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;» iii) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica o l’entità di cui all’, paragrafo 1, è stata inserita negli allegati I e II, o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;» iv) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un’entità elencata negli allegati I e II; e»; v) è aggiunto il paragrafo seguente: «5 bis   Il paragrafo 1 non osta a che un’entità inserita nell’allegato II, per un periodo di due mesi successivamente alla data della sua designazione, effettui un pagamento con fondi o risorse congelati percepiti da detta entità dopo la data della sua designazione se tale pagamento è dovuto nell’ambito di un contratto in relazione al finanziamento di scambi commerciali, a condizione che lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1.»; 3) l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone designate o entità elencate negli allegati I e II, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, compresi il governo della Siria, i suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità.»; 4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.»; 5) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1.   Gli allegati I e II indicano i motivi dell’inserimento delle persone ed entità interessate negli elenchi. 2.   Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:684:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo