Art. 1
In vigore dal 11 ott 2011
L’ della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 12,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.»;
2)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’Irlanda paga il costo del finanziamento dell’Unione per ogni tranche.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2011:682:oj#art-1