Art. 1
In vigore dal 10 ott 2011
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. L’, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o un organismo di cui all’, paragrafo 1.»;
2)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2012. Essa è oggetto d’esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:666:oj#art-1