Art. 3

Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere

In vigore dal 4 ott 2011
Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo da essi rilasciate, come indicato all’allegato II. 2.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a norma di quanto dispone la sezione 5.2 dell’allegato I. 3.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni per mezzo del formulario elettronico standard reperibile su Internet e compilando i campi pertinenti. 4.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da esse rilasciate dopo il 19 luglio 2010 e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.
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