Art. 2
In vigore dal 3 ott 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il governo della Nuova Zelanda, che funge da depositario della convenzione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della stessa (5).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:130(1):oj#art-2