Art. 2

In vigore dal 3 ott 2011
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione presso il governo della Nuova Zelanda, che funge da depositario della convenzione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, della stessa (5).
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