Art. 1
In vigore dal 29 set 2011
La decisione 2010/573/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:641:oj#art-1