Art. 1
In vigore dal 26 set 2011
1. Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.
2. Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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