Art. 1

In vigore dal 26 set 2011
La decisione 2010/231/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Le misure restrittive di cui all’, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni: — che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM; — che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’; — che impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia, — che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; — che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati. L’elenco delle persone interessate figura in allegato.»; 2) l’articolo 6, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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