Art. 1
In vigore dal 26 set 2011
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le misure restrittive di cui all’, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni:
—
che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM;
—
che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’;
—
che impediscono la fornitura di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia,
—
che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile;
—
che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole ed ospedali e sequestri e trasferimenti forzati.
L’elenco delle persone interessate figura in allegato.»;
2)
l’articolo 6, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:
«6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla messa a disposizione di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell’ambito dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano all’Appello consolidato delle Nazioni Unite per la Somalia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:635:oj#art-1