Art. 1
In vigore dal 22 set 2011
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’ non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di:
a)
armamenti e materiale connesso di ogni tipo, compresa l’assistenza tecnica, la formazione, l’assistenza finanziaria e altre forme di assistenza, destinati unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;
b)
armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato;
notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;
2)
all’articolo 4 bis è soppresso il paragrafo 1;
3)
all’articolo 6:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:
a)
Banca centrale della Libia;
b)
Libyan Arab Foreign Bank;
c)
Libyan Investment Authority; e
d)
Libyan Africa Investment Portfolio,
che sono congelati alla data del 16 settembre 2011 rimangono congelati.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 ter. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 1 bis, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
a)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica:
i)
esigenze umanitarie;
ii)
combustibile, energia elettrica e acqua ad uso esclusivamente civile;
iii)
ripresa della produzione della Libia e vendita di idrocarburi;
iv)
creazione, funzionamento o rafforzamento delle istituzioni del governo civile e dell’infrastruttura pubblica civile; o
v)
agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, compreso per sostenere o facilitare il commercio internazionale con la Libia;
b)
lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato che tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche non sono messi a disposizione o a beneficio delle persone di cui al paragrafo 1;
c)
lo Stato membro interessato abbia consultato preventivamente le autorità libiche sull’uso di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche; e
d)
lo Stato membro interessato abbia scambiato con le autorità libiche la notifica trasmessa a norma del presente paragrafo e le autorità libiche non si siano opposte entro cinque giorni lavorativi alla messa a disposizione di tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Il paragrafo 1 bis non osta a che un’entità ivi indicata effettui il pagamento dovuto nell’ambito di un contratto concluso prima dell’inclusione di tale entità in elenco ai sensi della presente decisione, purché lo Stato membro pertinente abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e purché lo Stato membro pertinente abbia notificato al comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare lo scongelamento dei fondi o delle attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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