Art. 2
In vigore dal 20 set 2011
Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di sperma e di riserve di sperma di animali della specie bovina accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 ottobre 2011 in conformità ai modelli figuranti nell’allegato D della direttiva 88/407/CEE, validi fino al 31 ottobre 2011.
Storico versioni
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