Art. 11
Valutazione
In vigore dal 14 set 2011
Valutazione
1. Entro il 30 giugno 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione contenente una valutazione globale delle iniziative previste dalla presente decisione con i dettagli dell'attuazione e dei risultati, da utilizzare quale base per le future politiche, misure ed azioni dell'Unione in tale settore.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 fornisce altresì informazioni sul modo in cui la dimensione di genere sia stata integrata nelle attività dell'Anno europeo e sul modo in cui l'accessibilità a tali attività sia stata garantita per le persone con disabilità.
3. La relazione di cui al paragrafo 1 evidenzia inoltre in che modo l'Anno europeo abbia prodotto effetti duraturi per la promozione dell'invecchiamento attivo nell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:940:oj#art-11