Art. 3
In vigore dal 12 set 2011
La presente decisione è attuata dalla Commissione mediante l’invio al gruppo di una lettera che conferma l’accordo dell’Unione sui testi dello statuto e del regolamento interno modificati e indica l’applicazione provvisoria dello statuto e del regolamento interno modificati da parte dell’Unione, in attesa che siano espletate le procedure per la loro conclusione.
La Commissione è abilitata anche a depositare la dichiarazione sulle competenze acclusa alla presente decisione presso il segretario generale del gruppo conformemente all’articolo XVI, paragrafo 2, dello statuto modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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