Art. 1
In vigore dal 12 set 2011
La decisione 2010/565/PESC è modificata come segue:
1)
all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il capomissione collabora strettamente, nella sua sfera di competenza, con il capodelegazione dell'UE e i capimissione degli Stati membri presenti a Kinshasa.»;
2)
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.»;
3)
all'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il capodelegazione dell'UE a Kinshasa fornisce, nel quadro generale definito dai documenti di pianificazione, orientamenti politici locali alla missione EUSEC RD Congo.»;
4)
all'articolo 12, il paragrafo 7 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:538:oj#art-1