Art. 1

In vigore dal 12 set 2011
La decisione 2010/565/PESC è modificata come segue: 1) all'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Il capomissione collabora strettamente, nella sua sfera di competenza, con il capodelegazione dell'UE e i capimissione degli Stati membri presenti a Kinshasa.»; 2) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR.»; 3) all'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il capodelegazione dell'UE a Kinshasa fornisce, nel quadro generale definito dai documenti di pianificazione, orientamenti politici locali alla missione EUSEC RD Congo.»; 4) all'articolo 12, il paragrafo 7 è soppresso.
Storico versioni

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