Art. 1
In vigore dal 12 set 2011
La decisione 2010/452/PESC del Consiglio è così modificata:
1)
all’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000 EUR.»;
2)
all’articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 14 settembre 2012.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:536:oj#art-1