Art. 1

In vigore dal 2 set 2011
La decisione 2011/273/PESC del Consiglio è così modificata: 1) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1.   Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 3.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 2 ter I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.»; «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure contemplate dalla presente decisione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell’allegato, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità in Siria, governo siriano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.»; 2) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, delle persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché delle persone ad esse associate, elencate nell’allegato.»; 3) l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate nell’allegato.»; 4) all’articolo 4, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere: «e) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, inclusi forniture mediche, alimenti, operatori umanitari e relativa assistenza, o l’evacuazione di cittadini stranieri dalla Siria; f) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.»
Storico versioni

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