Art. 1
In vigore dal 31 ago 2011
Ai fini dell’articolo 19 della direttiva 2008/106/CE, il Marocco è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:520:oj#art-1