Art. 1

In vigore dal 25 ago 2011
L’aiuto di Stato cui la Lettonia intende dare esecuzione a favore dell’autorità del porto di Ventspils in relazione alla costruzione del terminal per rinfuse secche e dei posti di ormeggio n. 12 e n. 35 non comporta aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, al livello dei concessionari. L’attuazione della misura è pertanto autorizzata.
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