Art. 1

In vigore dal 16 ago 2011
La decisione 2005/382/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), in Ungheria è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: a) gli apparecchi denominati “Fat-O-Meater FOM S70” e “Fat-O-Meater FOM S71” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte I dell’allegato; b) l’apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell’allegato; c) l’apparecchio denominato “OptiScan-TP” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte III dell’allegato; d) l’apparecchio denominato “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte IV dell’allegato; e) l’apparecchio denominato “OptiGrade-MCP” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte V dell’allegato. Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al punto b), del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure BF e LD nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell’allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 2) l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2011:507:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo