Art. 1

In vigore dal 28 lug 2011
La decisione 2010/96/PESC è modificata come segue: 1) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per continuare a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT) affinché diventi un governo funzionante al servizio di tutti i cittadini somali, la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) contribuisce allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia impartendo una formazione militare alle forze di sicurezza nazionali (NSF). La formazione si incentrerà sullo sviluppo del comando e controllo e delle capacità specializzate e sulle capacità di autoformazione delle NSF somale, al fine di trasferire le competenze di formazione dell’UE ad attori locali. L’EUTM in Somalia continuerà ad operare in stretta cooperazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda conformemente alle esigenze concordate del GFT. 2.   La formazione militare dell’UE impartita a tale scopo continuerà a svolgersi essenzialmente in Uganda, conformemente all’obiettivo politico della missione dell’UE per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, quale definito nel concetto riveduto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 20 luglio 2011. Degli elementi dell’EUTM Somalia saranno basati anche a Nairobi e Bruxelles.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il colonnello Michael BEARY è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 9 agosto 2011.»; 3) l’articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 60 %.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo che inizia il 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.»; 4) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La missione militare dell’UE si conclude nel 2012 dopo due periodi di formazione di sei mesi e il rischieramento in Europa delle unità e del personale dell’UE.»
Storico versioni

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