Art. 1

In vigore dal 28 lug 2011
Gli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, delle direttive 92/79/CEE e 92/80/CEE rispettivamente, trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali come da allegato alla presente decisione. I dati statistici includono il totale delle immissioni al consumo dei tabacchi lavorati effettuate nell’anno civile precedente.
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