Art. 1
In vigore dal 27 lug 2011
Ai fini della presente decisione, per «attrezzatura da ginnastica» si intende l’attrezzatura utilizzata per allenamenti, esercizi o gare, sia in gruppo che individuali. Detta attrezzatura è posizionata sul pavimento o è fissata al soffitto, al muro o a una struttura fissa di altro tipo. È installata in maniera permanente o si può spostare e modificare per l’uso.
Storico versioni
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