Art. 1

In vigore dal 27 lug 2011
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «tende interne», un prodotto per la copertura delle finestre installato in un punto qualsiasi ubicato all’interno dell’edificio; b) «copertura per finestre con corda», un prodotto utilizzato per coprire una finestra, diverso da una tenda interna, che presenta corde scoperte. Le coperture per finestre possono essere posizionate al di fuori della finestra, o all’interno di due pannelli, o di fronte alla finestra; c) «cappio pericoloso», un cappio formato da una corda scoperta, una catena o un elemento analogo, associato o no ad un tessuto, abbastanza ampio da consentire il passaggio della testa o attorno al collo di un bambino nella prima infanzia e determinare un rischio di soffocamento; d) «dispositivi di sicurezza», un dispositivo o un modello che protegge un bambino nella prima infanzia dal rischio di strangolamento, ad esempio impedendo che si formi un cappio pericoloso nella corda o nella catena, rompendo il cappio pericoloso, rilasciando la corda o la catena nel caso in cui si formi un cappio pericoloso o quando la corda o la catena sono soggette a un peso, rendendo la corda o la catena inaccessibile ai bambini, impedendo che le corde si impiglino; e) «corde, catene, catene a sfere o elementi analoghi accessibili», corde, catene, catene a sfere o elementi analoghi scoperti dal lato anteriore, posteriore o laterale della tenda o della copertura per finestra, che possano essere raggiunti e tirati da un bambino nella prima infanzia, provocando un rischio di strangolamento. L’altezza non è considerata una restrizione all’accessibilità.
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