Art. 4
In vigore dal 19 lug 2011
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione.
Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione.
Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.
Storico versioni
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