Art. 4

In vigore dal 19 lug 2011
1.   Previa consultazione del comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che deve prendere l’Unione in seno al comitato misto delle parti per quanto riguarda: — l’adozione o la modifica del regolamento del comitato misto delle parti disposto dall’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo. 2.   Previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 e tenendo pienamente conto del relativo parere, la Commissione può intraprendere una delle seguenti azioni: — adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 6 dell’accordo, — chiedere una consultazione a norma dell’articolo 15 dell’accordo, — prendere misure di sospensione a norma dell’articolo 10 dell’accordo, — a condizione che la Commissione abbia presentato un’analisi fattuale approfondita degli effetti e della fattibilità delle modifiche previste, modificare gli allegati dell’accordo a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’accordo nella misura in cui tali modifiche siano conformi ai pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne comportino alcuna modifica, — sopprimere singoli allegati a norma dell’articolo 16, paragrafi 3 e 5 dell’accordo, — ogni altra azione che deve essere presa da una parte così come disposto dall’accordo, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e il diritto dell’UE. 3.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide su proposta della Commissione e in conformità delle disposizioni del trattato in merito a ogni altra modifica dell’accordo che non rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
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