Art. 1

In vigore dal 19 lug 2011
Il sistema volontario «Bonsucro EU», per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione l’11 marzo 2011, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE e di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 7 ter, paragrafi 4 e 5, della direttiva 98/70/CE. Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e all’articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE. Esso può altresì essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE e dell’articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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