Art. 2
In vigore dal 18 lug 2011
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione delle misure di cui all’, paragrafo 2, è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA).
3. L’UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:428:oj#art-2