Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 18 lug 2011
Coordinamento 1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e del rappresentante speciale dell’Unione europea in Afghanistan. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell’Unione. 2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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Coordinamento (Art. 12 Decisione (UE) 2011/425) — Testo vigente | Portale Normativo