Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 18 lug 2011
Coordinamento 1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e degli Stati membri sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione, nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell’Unione europea attivi nella regione, compreso l’RSUE per il processo di pace in Medio Oriente. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione. 2.   Sul campo vengono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
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