Art. 2
In vigore dal 18 lug 2011
La Germania garantisce che, a partire dalla notifica della presente decisione, alla Commissione saranno trasmesse relazioni trimestrali dettagliate sulle misure adottate per conformarsi alla presente decisione secondo il calendario di cui al catalogo degli impegni allegato di seguito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:118(1):oj#art-2