Art. 1

In vigore dal 14 lug 2011
La decisione 2005/7/CE è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità dell’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1), a Cipro è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi: — l’apparecchio denominato “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato, — l’apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti nella parte II dell’allegato. Per quanto riguarda l’apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al secondo trattino del primo comma, al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X1 e X2 nel punto indicato nella parte II, punto 3, dell’allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione. (*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;" 2) l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.
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