Art. 1
In vigore dal 13 lug 2011
1. Gli aiuti di Stato a favore della promozione, della pubblicità, dell’assistenza tecnica, della ricerca e dello sviluppo attuati illegalmente dalla Francia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e finanziati mediante un prelievo parafiscale (contributo volontario obbligatorio sulle carni e sugli animali vivi inviati verso altri Stati membri tra il 1996 e il 2004, e sugli animali vivi importati tra il 1996 e il 2004) sono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, per quanto riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del prelievo e il 30 settembre 2004, con riserva che la Francia rispetti le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La Francia deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti importati tra la data d’inizio dell’applicazione del tributo e il 30 settembre 2004 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
a)
se possono fornire la prova che i contributi volontari obbligatori sono stati riscossi sui prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione;
b)
la Francia stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, la Francia verificherà, con riferimento a un determinato periodo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali a titolo del tributo in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva;
c)
il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda;
d)
le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
e)
le autorità francesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione degli importi pagati a titolo di tributo applicabile ai prodotti provenienti da altri Stati membri;
f)
il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa;
g)
nel caso in cui un contribuente non avesse ancora pagato il tributo, le autorità francesi rinunciano formalmente al versamento della parte proporzionale di detto tributo applicabile ai prodotti importati da altri Stati membri e per il quale ne viene dimostrata l’assegnazione per il finanziamento di aiuti a esclusivo beneficio dei prodotti nazionali. Le autorità francesi rinunciano anche agli eventuali interessi di mora;
h)
qualora la Commissione lo richieda, la Francia si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso;
i)
se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo in Francia, le autorità francesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione;
j)
la Francia si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:131(1):oj#art-1