Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
I poteri demandati dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione sono esercitati, per quanto riguarda il segretariato generale del Consiglio:
a)
dal Consiglio, per quanto riguarda il segretario generale;
b)
dal Consiglio, su proposta del segretario generale, per quanto riguarda l’applicazione ai direttori generali degli articoli 1 bis, 30, 34, 41, 49, 50 e 51 dello statuto;
c)
dal segretario generale negli altri casi.
Il segretario generale è autorizzato a delegare al direttore generale dell’amministrazione tutti o parte dei suoi poteri per quanto riguarda l’applicazione del regime applicabile agli altri agenti nonché l’applicazione dello statuto ai funzionari del gruppo di funzioni AST, ad eccezione dei poteri di nomina e di cessazione definitiva dal servizio dei funzionari e di assunzione degli altri agenti.
Storico versioni
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