Art. 1
In vigore dal 12 lug 2011
L’ della decisione 2010/656/PESC è così modificato:
1)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, a seguito di una richiesta formale del governo ivoriano, previa approvazione del comitato delle sanzioni;»
2)
è aggiunta la lettera seguente:
«g)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2011:412:oj#art-1