Art. 1

In vigore dal 12 lug 2011
L’ della decisione 2010/656/PESC è così modificato: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, a seguito di una richiesta formale del governo ivoriano, previa approvazione del comitato delle sanzioni;» 2) è aggiunta la lettera seguente: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza in Costa d’Avorio, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.»
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