Art. 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania
In vigore dal 7 lug 2011
Contributo finanziario dell’Unione alla Germania
1. La Germania può beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel novembre 2010 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere l’influenza aviaria di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione 2009/470/CE.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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