Art. 1
Sospensione di talune disposizioni delle caratteristiche generali
In vigore dal 7 lug 2011
Sospensione di talune disposizioni delle caratteristiche generali
1. I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, sono sospesi ai sensi degli .
2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, prevale la prima.
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