Art. 3
In vigore dal 6 lug 2011
Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce delle garanzie offerte dall’Egitto, dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2011:402:oj#art-3