Art. 4

In vigore dal 30 giu 2011
1.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è 180 958 245. 2.   Il numero totale di quote per tutta l’Unione di cui all’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2003/87/CE per ogni anno del periodo che inizia il 1o gennaio 2013 è 170 972 071.
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