Art. 1
In vigore dal 29 giu 2011
La misura consistente nel trasferimento delle attrezzature di manutenzione portuale a operatori privati, a cui la Francia intende dare esecuzione nell’ambito della riforma portuale prevista dalla legge n. 2008-660 del 4 luglio 2008, non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’esecuzione di tale aiuto è, pertanto, autorizzata.
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