Art. 2

In vigore dal 28 giu 2011
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti del comitato di gestione misto o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti. È adottata per mezzo di uno scambio di note scritte tra i due segretari, che agiscono d’intesa con le parti, certificanti l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure legali interne.
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Art. 2 Decisione (UE) 2011/449 — Testo vigente | Portale Normativo