Art. 3
Norme generali applicabili ai controlli sanitari di prodotti tra l’Unione e la Groenlandia
In vigore dal 28 giu 2011
Norme generali applicabili ai controlli sanitari di prodotti tra l’Unione e la Groenlandia
1. La Danimarca e la Groenlandia provvedono affinché i pertinenti atti giuridici dell’Unione applicabili ai prodotti definiti all’ siano attuati in Groenlandia.
2. Gli Stati membri non eseguono i controlli veterinari applicabili ai prodotti contemplati dalla presente decisione. I prodotti provenienti dalla Groenlandia sono immessi sul mercato interno in virtù delle norme sanitaria applicabili nell’Unione purché la Danimarca e la Groenlandia assicurino, in particolare, il pieno rispetto delle seguenti condizioni:
a)
l’efficace recepimento e attuazione in Groenlandia delle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell’Unione in materia di salute animale e sicurezza degli alimenti, relative ai prodotti;
b)
l’elaborazione e l’aggiornamento, da parte delle autorità competenti della Danimarca e della Groenlandia, di un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti registrati conformemente all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;
c)
la conformità delle partite di prodotti spedite dalla Groenlandia nell’Unione alle norme applicabili stabilite dagli atti giuridici dell’Unione in materia di salute degli animali e sicurezza degli alimenti.
Storico versioni
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