Art. 1
In vigore dal 27 giu 2011
I pagamenti mensili destinati a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori degli Stati membri, nell’ambito del FEAGA, nel corso del mese di maggio 2011, sono fissati secondo la tabella riportata in allegato.
La presente decisione fa salve ulteriori decisioni che la Commissione può adottare nell’ambito delle procedure di liquidazione dei conti e di verifica di conformità nonché delle procedure di cui all’articolo 17 e 17 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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